Avviso I.M.U. - Imposta municipale propria ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTA 9,6 PER MILLE PER SALDO 2022 -

Pubblicata il 13/12/2022

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2022 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno di imposta 2022:
 
Aliquota Tipologia: Abitazione principale
Esenti
Art. 1, comma 740, della L. 160/2019
UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E QUELLE AD ESEE EQUIPARATE E RELATIVE PERTINENZE
(art. 1, comma 741, lettere b) e c) della L. 160/2019)
UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA .
4,00 per mille
Art. 1, comma 748, della L.  160/2019
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
€ 200,00 Detrazione per abitazione principale
 
Aliquota Tipologia: immobili rurali ad uso strumentale
1,00 per mille
Art. 1, comma 750, della L. 160/2019
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.
 
Aliquota Tipologia: immobili diversi dall’abitazione principale
ESENTI
Art. 1, comma 751, della L. 160/2019
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.
 
Aliquota Tipologia: Unità abitativa: RESIDENTI ALL’ESTERO
9,60  per mille A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà
 
Aliquota Tipologia: immobili diversi dall’abitazione principale
COMODATO GRATUITO
9,60 per mille
Art. 1, comma 747, lettera c) della
L. 160 del 2019
Comodati Statale con obbligo di registrazione – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari.
Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Per poter beneficiare della riduzione occorre che:
  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di lusso. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
 
Aliquota Tipologia: TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
9,60 per mille
 
ALTRI FABBRICATI
 
Aliquota Tipologia: AREE EDIFICABILI
9,60 per mille
 
AREE EDIFICABILI
 
Si ricorda inoltre che, a partire dall'anno 2020, il tributo TASI è stato abolito e unificato con l'Imposta IMU.
Sono confermate le date di scadenza per i versamenti dell'acconto e del saldo dell'imposta IMU.

SCADENZA VERSAMENTI:
  • Giovedì 16 Giugno 2022 per l'acconto o per il versamento in unica soluzione di acconto e saldo.
  • Venerdì 16 Dicembre 2022 per il saldo.
 Il pagamento dell’IMU dovrà essere eseguito in autoliquidazione, utilizzando esclusivamente il modello “F24” reperibile presso le banche e gli uffici postali.
 
L’imposta non è versata qualora l’importo complessivo annuo sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
 
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNE 
  • IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912
  • IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
  • IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
 CODICE CATASTALE
 
Il codice catastale del Comune di Santo Stefano di Sessanio da indicare è I360.
 
DICHIARAZIONE IMU
 
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
 
Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Maria Cesidia Sericola
 

Allegati

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Allegato avviso IMU 2022.pdf 292.89 KB
Allegato Del. CC n. 6 del 25.03.2022.pdf 1.45 MB

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