AVVISO - I.M.U. - Imposta municipale propria SALDO PER ANNO 2020
Pubblicata il 30/11/2020
La legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 di cui all’articolo 1, commi dal 739 a 783, ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. L’obiettivo è quello di semplificare l’insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.
A decorrere dal 2020, la TASI è abolita. Resta invece l’IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l’esenzione per la prima casa di abitazione purchè non siano di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2020 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni:
Scadenza versamento saldo: 16 dicembre 2020.
Il pagamento dell’IMU dovrà essere eseguito in autoliquidazione, utilizzando esclusivamente il modello “F24” reperibile presso le banche e gli uffici postali;
L’imposta non è versata qualora l’importo complessivo annuo sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo
complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
Dichiarazione
Il codice catastale del Comune di Santo Stefano di Sessanio da indicare è I360.
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. ssa Maria Cesidia Sericola
A decorrere dal 2020, la TASI è abolita. Resta invece l’IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l’esenzione per la prima casa di abitazione purchè non siano di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2020 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni:
| Aliquota | Tipologia: Abitazione principale |
| Esenti Art. 1, comma 740, della L. 160/2019 |
UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E QUELLE AD ESEE EQUIPARATE E RELATIVE PERTINENZE (art. 1, comma 741, lettere b) e c) della L. 160/2019) UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA . |
| 4,00 per mille Art. 1, comma 748, della L. 160/2019 |
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). |
| € 200,00 | Detrazione per abitazione principale |
| Aliquota | Tipologia: immobili rurali ad uso strumentale |
| 1,00 per mille Art. 1, comma 750, della L. 160/2019 |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. |
| Aliquota | Tipologia: immobili diversi dall’abitazione principale |
| 1,00 per mille Art. 1, comma 751, della L. 160/2019 |
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI. |
| Aliquota | Tipologia: Unità abitativa: RESIDENTI ALL’ESTERO |
| 8,60 per mille | UNA ED UNA SOLA UNITÀ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso esenti dal pagamento fino alla annualità 2019. L’agevolazione non è stata riproposta per l’annualità 2020 |
| Aliquota | Tipologia: immobili diversi dall’abitazione principale COMODATO GRATUITO |
| 8,60 per mille Art. 1, comma 747, lettera c) della L. 160 del 2019 |
Comodati Statale con obbligo di registrazione – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari. Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Per poter beneficiare della riduzione occorre che:
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori |
| Aliquota | Tipologia: TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI |
| 8.60 per mille |
ALTRI FABBRICATI |
| Aliquota | Tipologia: AREE EDIFICABILI |
| 8,60 per mille |
AREE EDIFICABILI |
Scadenza versamento saldo: 16 dicembre 2020.
Il pagamento dell’IMU dovrà essere eseguito in autoliquidazione, utilizzando esclusivamente il modello “F24” reperibile presso le banche e gli uffici postali;
L’imposta non è versata qualora l’importo complessivo annuo sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo
complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
Dichiarazione
Il codice catastale del Comune di Santo Stefano di Sessanio da indicare è I360.
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. ssa Maria Cesidia Sericola
Allegati
| Nome | Dimensione |
|---|---|
AVVISO - Saldo IMU 2020.pdf
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