AVVISO - I.M.U. - Imposta municipale propria SALDO PER ANNO 2020

Pubblicata il 30/11/2020

La legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 di cui all’articolo 1, commi dal 739 a 783, ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. L’obiettivo è quello di semplificare l’insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.
A decorrere dal 2020, la TASI è abolita. Resta invece l’IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l’esenzione per la prima casa di abitazione purchè non siano di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2020 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni:
 
Aliquota Tipologia: Abitazione principale
Esenti
Art. 1, comma 740, della L. 160/2019
UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E QUELLE AD ESEE EQUIPARATE E RELATIVE PERTINENZE
(art. 1, comma 741, lettere b) e c) della L. 160/2019)
UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA .
4,00 per mille
Art. 1, comma 748, della L.  160/2019
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
€ 200,00 Detrazione per abitazione principale
  
Aliquota Tipologia: immobili rurali ad uso strumentale
1,00 per mille
Art. 1, comma 750, della L. 160/2019
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.
 
 
Aliquota Tipologia: immobili diversi dall’abitazione principale
1,00 per mille
Art. 1, comma 751, della L. 160/2019
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.
  
Aliquota Tipologia: Unità abitativa: RESIDENTI ALL’ESTERO
8,60  per mille UNA ED UNA SOLA UNITÀ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso esenti dal pagamento fino alla annualità 2019.
L’agevolazione non è stata riproposta per l’annualità 2020

 
Aliquota Tipologia: immobili diversi dall’abitazione principale
COMODATO GRATUITO
8,60 per mille
Art. 1, comma 747, lettera c) della
L. 160 del 2019
Comodati Statale con obbligo di registrazione – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari.
Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Per poter beneficiare della riduzione occorre che:
  • il contratto sia registrato; 
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di lusso.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
 
 
Aliquota Tipologia: TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
8.60 per mille
 
ALTRI FABBRICATI
 
 
Aliquota Tipologia: AREE EDIFICABILI
8,60 per mille
 
AREE EDIFICABILI
 
Scadenza versamento saldo: 16 dicembre 2020.
Il pagamento dell’IMU dovrà essere eseguito in autoliquidazione, utilizzando esclusivamente il modello “F24” reperibile presso le banche e gli uffici postali;
L’imposta non è versata qualora l’importo complessivo annuo sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo
complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
 
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
 
Dichiarazione
 
Il codice catastale del Comune di Santo Stefano di Sessanio da indicare è I360.
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
 
Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. ssa Maria Cesidia Sericola
 

Allegati

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Allegato AVVISO - Saldo IMU 2020.pdf 270.47 KB

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